Agenzia finanziaria vs mediatore creditizio: differenze fondamentali
Agenzia in attività finanziaria
Un'agenzia in attività finanziaria è un soggetto che opera per conto di un solo intermediario (banca o finanziaria), con il compito di promuovere contratti di finanziamento. L'agenzia è un canale di distribuzione, non assume rischi e non intermedia tra diverse offerte: propone solo i prodotti del soggetto per cui lavora.
Essendo vincolata a un solo mandante, non può percepire alcun compenso direttamente dal cliente, ma è retribuita dall'intermediario.
Può però presentare spese giustificate (es. spese istruttorie) se previste nel contratto.
Mediatore creditizio
Il mediatore creditizio, invece, è un professionista indipendente che mette in relazione più banche e finanziarie con i potenziali clienti, senza vincoli di esclusiva. È iscritto in un apposito albo tenuto dall'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).
Può percepire un compenso per la consulenza prestata, ma solo successivamente alla stipula del contratto di finanziamento. La richiesta di denaro prima che il prestito venga erogato è illecita.
Quando si possono chiedere soldi: eccezioni e spese legittime
In certi casi, alcune spese possono essere legittimamente richieste prima dell'erogazione del credito, ma devono essere:
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esplicitamente indicate nel contratto o nella documentazione precontrattuale (SECCI);
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giustificate da un servizio effettivamente reso;
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non collegate alla garanzia o promessa del prestito.
Ecco le principali voci che possono essere anticipate, se previste e documentate:
1. Spese di istruttoria
Sono i costi sostenuti per valutare la richiesta del prestito, come ad esempio:
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analisi della documentazione reddituale;
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verifica della situazione creditizia (Centrale Rischi, CRIF);
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eventuali costi amministrativi interni.
Le spese di istruttoria sono ammesse anche prima dell'erogazione, ma devono essere:
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trasparenti e non sproporzionate;
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documentate;
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comunicate preventivamente al cliente.
2. Spese notarili (nel caso di mutui)
Nei mutui ipotecari, è legittimo che il cliente debba anticipare alcune spese notarili, come la relazione preliminare sull'immobile o i costi di perizia.
Queste spese, però, non devono mai essere versate a terzi non qualificati (es. agenzie o mediatori), ma direttamente al notaio o al perito incaricato.
3. Assicurazioni facoltative
Alcuni finanziamenti prevedono polizze assicurative accessorie (es. polizza vita, perdita d'impiego). In linea generale:
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non sono obbligatorie per legge, salvo alcune eccezioni nella cessione del quinto;
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possono essere pagate anche prima, ma devono essere esplicitamente accettate dal cliente.
Attenzione: se la polizza è condizione vincolante per l'approvazione del finanziamento, deve essere indicata nel SECCI e offerta con copertura adeguata e trasparente.